Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini della revisione dei diritti e delle facoltà della parte offesa è prevista l'istituzione di un tavolo di lavoro per le vittime del reato, quale organo di supporto per l'elaborazione di uno o più schemi di decreti legislativi da sottoporre al Ministero della Giustizia, secondo i principi e i criteri del presente Capo.