stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.501. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/07/2021  [ apri ]
1.501.
approvato

  Al comma 1, dopo le parole: di procedura penale, inserire le seguenti: delle norme di attuazione del codice di procedura penale,.

  Conseguentemente:

   all'articolo 4, al comma 1:

   sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) in materia di applicazione della pena su richiesta:

    1) prevedere che, quando la pena detentiva da applicare supera i due anni, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata; prevedere che, in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare;

    2) ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi;

    3) assicurare il coordinamento tra l'articolo 446 del codice di procedura penale e la disciplina adottata in attuazione dell'articolo 6 della presente legge, riguardo al termine per la formulazione della richiesta di patteggiamento»;

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) in materia di giudizio abbreviato:

    1) modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l'ammissione del giudizio abbreviato se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale;

    2) prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell'esecuzione;

    3) abrogare il comma 3 dell'articolo 442 del codice di procedura penale e l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;

   dopo la lettera d), inserire la seguente:

   «d-bis) coordinare la disciplina delle nuove contestazioni in dibattimento con la disciplina dei termini per la presentazione della richiesta di procedimenti speciali»;

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale, inserire le seguenti: delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

Il Governo