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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.20. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
1.20.

  Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: anche in materia di intercettazioni,

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di intercettazioni)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni e intercettazioni, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte per i reati elencati all'articolo 266 del codice di procedura penale, per la prova di reati connessi che non rientrano nell'elencazione;

   b) prevedere l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, nell'ambito del medesimo procedimento ove esse siano state autorizzate per la prova dei reati che siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, escludendo i reati collegati ai sensi dell'articolo 371 del codice di procedura penale a quelli che hanno legittimato l'ascolto.;

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,;

   al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: , anche in materia di intercettazioni,