All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:
b-bis) prevedere la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova anche in caso di semplice violazione del programma di trattamento o anche a una delle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità.