All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:
i) estendere il catalogo dei reati nei quali l'azione penale è esercitata nelle forme di cui all'articolo 552 del codice penale prevedendo che si utilizzi il decreto di citazione a giudizio per tutti i reati di competenza del tribunale in composizione monocratica e collegiale.