Nel capo III, dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:
Art. 16-bis.
(Piano per la transizione digitale dell'amministrazione della giustizia)
1. Al fine di garantire il completamento della riforma della digitalizzazione del processo civile e penale, l'adeguata dotazione tecnologica dei servizi tecnici e informatici del Ministero della giustizia, il potenziamento infrastrutturale degli uffici giudiziari nonché l'adeguata formazione e l'aggiornamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, del personale di magistratura, degli appartenenti all'avvocatura e dei soggetti che esercitano la propria attività nel settore della giustizia, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, approva il piano per la transizione digitale dell'amministrazione della giustizia.
2. Il piano di cui al comma 1, avente durata triennale, coordina e programma la gestione unitaria degli interventi necessari sul piano delle risorse tecnologiche, delle dotazioni infrastrutturali e delle esigenze formative, al fine di realizzare gli interventi innovativi di natura tecnologica connessi alla digitalizzazione del processo.
Art. 16-ter.
(Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo)
1. Con decreto del Ministro della giustizia può essere costituito e disciplinato il Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo, con funzioni di consulenza e supporto per le decisioni tecniche connesse alla digitalizzazione del processo.
2. Il Comitato è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Conseguentemente, al Capo III, sostituire la rubrica con la seguente: Misure di accompagnamento della riforma.