Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di garanzie dei detenuti)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 123 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«2-bis. Le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa quella relativa alla nomina di un difensore, e le richieste, di cui ai commi 1 e 2, sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato».
Conseguentemente, alla rubrica del capo II aggiungere le seguenti parole: e al codice di procedura penale.