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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.0500. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
7.0500.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di amministrazione dei beni in sequestro e di esecuzione della confisca)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale e delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale in materia di amministrazione dei beni in sequestro e di esecuzione della confisca, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che l'esecuzione della confisca per equivalente, quando non ha ad oggetto beni mobili o immobili già sottoposti a sequestro, avvenga con la modalità dell'esecuzione delle pene pecuniarie e che la vendita dei beni confiscati a qualsiasi titolo nel processo penale avvenga con le forme di cui agli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile;

   b) disciplinare l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e dei beni confiscati in conformità alle previsioni di cui all'articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.

Il Governo