Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria)
1. Con decreto del Ministro della giustizia è costituito un Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria quale organismo di consulenza e supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento penale, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario. Nel perseguire tali obiettivi il Comitato tecnico-scientifico si avvale della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, dell'Istituto italiano di statistica, nonché dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale (Sistan) e delle altre banche dati disponibili in materia; il Comitato promuove la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati concernenti la giustizia penale e assicura la trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i siti istituzionali.
2. Il Comitato è presieduto dal Ministro della giustizia o da suo delegato e dura in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Conseguentemente, al Capo III, sostituire la rubrica con la seguente: Misure di accompagnamento della riforma.