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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.500. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
14.500.
(nuova versione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni in materia di prescrizione del reato)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 159, il secondo e il quarto comma sono abrogati;

   b) all'articolo 160, primo comma, le parole: «e il decreto di citazione a giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «, il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna»;

   c) dopo l'articolo 161, è aggiunto il seguente:

   «Art. 161-bis. (Cessazione del corso della prescrizione). Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento».

Il Governo