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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.0501. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
14.0501.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in materia di compiuta identificazione della persona sottoposta ad indagini e dell'imputato)

  1. All'articolo 66 del codice di procedura penale, al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «In ogni caso, quando si procede nei confronti di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale è riportato il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso.».
  2. All'articolo 349 del codice di procedura penale, al comma 2, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea. In tal caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini».
  3. All'articolo 431 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera g), dopo le parole: «articolo 236», sono aggiunte le seguenti: «, nonché, quando si procede nei confronti di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo.»;
  4. All'articolo 110 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Quando la persona alla quale il reato è attribuito è un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero, pur essendo un cittadino dell'Unione europea, è privo del codice fiscale o è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, la segreteria acquisisce altresì, ove necessario, una copia del cartellino fotodattiloscopico e provvede, in ogni caso, ad annotare il codice univoco identificativo della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice.».

  Conseguentemente, al Capo II, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Il Governo