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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.500. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
1.500.

  Al comma 1, sostituire le parole: del codice penale e della collegata legislazione speciale con le seguenti: delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo 1, comma 3, dopo le parole: del codice di procedura penale, inserire le seguenti: delle norme di attuazione del codice di procedura penale;

   all'articolo 3, al comma 1:

    alinea, dopo le parole: di udienza preliminare inserire le seguenti: e alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica;

    alla lettera a), sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevedendo che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari risultano insufficienti o contraddittori o comunque non consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio con le seguenti: prevedendo che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna;

    alla lettera c):

     all'alinea, sostituire la parola: gravità con la seguente: natura:

     al numero 1), sostituire le parole: per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria con le seguenti: per le contravvenzioni;

    alla lettera d), sostituire le parole: tale termine, per un tempo non superiore a sei mesi; con le seguenti: tali termini, per un tempo non superiore a sei mesi, quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini;

    sostituire la lettera e) con le seguenti:

   «e) prevedere che, decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sia tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro un termine fissato in misura diversa, in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari;

   e-bis) predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti di indagine quando, scaduto il termine di cui alla lettera e), il pubblico ministero non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale, tenuto conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale e di ulteriori esigenze di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/13/UE;

   e-ter) prevedere una disciplina che, in ogni caso, rimedi alla stasi del procedimento, mediante un intervento del giudice per le indagini preliminari;

   e-quater) prevedere analoghi rimedi alla stasi del procedimento nelle ipotesi in cui, dopo la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero non assuma tempestivamente le determinazioni in ordine all'azione penale»;

    sopprimere le lettere f) e g);

    sostituire la lettera h) con la seguente:

   «h) prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati con legge del Parlamento, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili; allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti»;

    sostituire la lettera i) con le seguenti:

   «i) estendere il catalogo dei reati di competenza del tribunale in composizione monocratica per i quali l'azione penale è esercitata nelle forme di cui all'articolo 552 del codice di procedura penale a delitti da individuare tra quelli puniti con pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento;

   i-bis) modificare la regola di giudizio di cui all'articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale nel senso di prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna;

   i-ter) prevedere che, in caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 417, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione della imputazione, dichiari anche d'ufficio la nullità e restituisca gli atti; prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, laddove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca anche di ufficio gli atti al pubblico ministero;

   i-quater) prevedere che, nei processi con udienza preliminare, l'eventuale costituzione di parte civile debba avvenire, a pena di decadenza, per le imputazioni contestate, entro il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, a norma dell'articolo 420 del codice di procedura penale»;

    sostituire la lettera l) con le seguenti:

   «l) precisare i presupposti per l'iscrizione nell'apposito registro della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni;

   l-bis) prevedere che il giudice, su richiesta motivata dell'interessato, accerti la tempestività dell'iscrizione nell'apposito registro della notizia di reato e del nome della persona alla quale lo stesso è attribuito e la retrodati nel caso di ingiustificato ed inequivocabile ritardo; prevedere un termine a pena di inammissibilità per la proposizione della richiesta, a decorrere dalla data in cui l'interessato ha facoltà di prendere visione degli atti che imporrebbero l'anticipazione dell'iscrizione della notizia a suo carico; prevedere che, a pena di inammissibilità dell'istanza, l'interessato che chiede la retrodatazione della iscrizione della notizia di reato abbia l'onere di indicare le ragioni che sorreggono la richiesta;

   l-ter) prevedere che il giudice per le indagini preliminari, anche d'ufficio, quando ritiene che il reato è da attribuire a persona individuata, ne ordini l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, se il pubblico ministero ancora non vi ha provveduto;

   l-quater) prevedere che la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo»;

    al Capo I, rubrica, sostituire le parole: del codice penale e della collegata legislazione speciale con le seguenti: delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica.

Il Governo