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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.9.500.5. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.9.500.5.

  All'emendamento 9.500 del Governo, parte principale, relativa all'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, prevedere che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per una pena detentiva comunque inferiore a tre anni, anche congiuntamente a pena pecuniaria, può disporre che la pena rimanga sospesa imponendo una o più delle seguenti specifiche condizioni:

    1) adempimento, entro data certa, dell'obbligo delle restituzioni, di quello del pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e di quello di pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno in favore della vittima e della persona offesa costituitasi parte civile;

    2) eliminazione, entro data certa, delle conseguenze dannose o pericolose del reato;

    3) pagamento per intero della somma complessivamente dovuta a seguito della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, ovvero presentazione all'ufficio addetto alla riscossione dei crediti del giudice che emette la sentenza di un piano di pagamento rateale, con rate mensili, di una somma pari al doppio di quella dovuta a seguito della conversione della pena medesima, ovvero disponibilità del condannato alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività sotto il controllo diretto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle capitaneria di porto – Guardia costiera, dei corpi di polizia locale o di altri organismi pubblici similari per un tempo equivalente alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

em. 9.500.