All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:
b-bis) prevedere un sistema in base al quale il giudice per le indagini preliminari semplicemente, e anche in forma cartolare, ammetta la messa a prova e alla fine dichiari, sempre in forma cartolare, l'estinzione del reato quando viene comunicato che la messa alla prova ha avuto un esito positivo.