All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) prevedere che il giudice possa altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno, verificate le condizioni economiche dell'imputato.