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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.9.0501.37. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.9.0501.37.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che il giudice, se non debba pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decida con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti e ove non risulti un interesse della persona offesa del reato alla prosecuzione del procedimento, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa.

em. 9.0501.