All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) prevedere che il giudice, se non debba pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decida con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti e ove non risulti un interesse della persona offesa del reato alla prosecuzione del procedimento, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa.