All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) prevedere che il lavoro di pubblica utilità consista in una prestazione non retribuita, non inferiore alla metà della pena edittale detentiva minima, ove stabilita, e in ogni caso non inferiore a novanta giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni non lucrative di utilità sociale.