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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.9.0501.18. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.9.0501.18.

  All'emendamento 9.0501 del Governo, all'articolo 9-bis, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) prevedere che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 316-ter del codice penale, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

em. 9.0501.