All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) prevedere che nei casi di citazione diretta a giudizio e per alcune specifiche fattispecie di reato di non particolare allarme sociale la possibilità di estendere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex articolo 131-bis del codice di procedura penale.