All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche in considerazione dell'avvenuto risarcimento dei danni, o alla comunicazione di informazioni investigative utili alla azione preventiva e repressiva di contrasto agli illeciti, tali da far ritenere sussistere una effettiva ed interiore consapevolezza del disvalore sociale della pregressa condotta.