All'emendamento 8.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) prevedere mediante modifica dell'articolo 50, comma 3, del codice di procedura penale la retrattabilità dell'azione penale cioè la rinuncia del pubblico ministero a continuare un procedimento che si riveli senza soluzioni ragionevoli in termini di eseguibilità dell'eventuale sentenza di condanna.