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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.8.500.5. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.8.500.5.
irricevibile

  All'emendamento 8.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 8, comma 1, lettera a) dopo le parole: del codice penale; inserire le seguenti: Per i delitti di cui al primo comma dell'articolo 590-bis del codice penale, divenuti procedibili a querela ai sensi e per gli effetti di cui alla suddetta lettera, commessi prima della data di entrata in vigore dell'emanando decreto attuativo, il termine per la presentazione della querela decorre, rispettivamente:

   a) dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, qualora il procedimento penale non sia pendente e la persona offesa dal reato abbia, in precedenza, avuto notizia del fatto costituente reato;

   b) dalla data in cui la persona offesa sia stata informata, da parte del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari o da parte del giudice dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, della facoltà di esercitare il diritto di querela, qualora il procedimento penale sia pendente alla data di entrata in vigore dell'emenando decreto.

em. 8.500.