All'emendamento 8.500 del Governo, dopo la lettera a-bis) inserire la seguente:
a-ter) prevedere la procedibilità d'ufficio nei casi di delitti di cui agli articoli 609-bis e 612-bis se il fatto è commesso nei confronti del coniuge anche legalmente separato ovvero divorziato, nei confronti dell'altra parte dell'unione civile, anche cessata, o nei confronti delle persone legate al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, anche cessate.