All'emendamento 8.500 del Governo, sopprimere la parte principale.
Conseguentemente, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
Art. 8-bis. – (Condizioni di procedibilità articolo 590-bis del codice penale) – 1. All'articolo 590-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punito a querela della persona offesa».