All'emendamento 8.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) prevedere che, in caso di ingiustificata mancata comparizione del querelante citato in qualità di testimone, l'udienza venga rinviata e venga notificato al querelante l'avviso che un'ulteriore ingiustificata mancata comparizione verrà considerata quale remissione tacita di querela;.