All'emendamento 7.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: <<c-bis) disciplinare i rapporti tra la improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione e l'azione civile esercitata nel processo penale, nonché i rapporti tra la medesima improcedibilità dell'azione penale e la confisca disposta con la sentenza impugnata, assicurando una disciplina organica della materia.