stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.7.0500.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.7.0500.1.

  All'articolo aggiuntivo 7.0500 del Governo, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1 è soppressa la lettera a);

   b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) agli indiziati del reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale»;
  2. dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Gli indizi di cui al comma 1 sono gravi, precisi e concordanti»;

   c) all'articolo 10, comma 3, le parole: «per violazione di legge» sono sostituite dalle seguenti: «per i motivi di cui all'articolo 606 del codice di procedura penale»;

   d) dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:

   «Art. 19-bis. (Controllo Giudiziario) – 1. Il tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato, ordina il controllo giudiziario dei beni o delle aziende dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività delittuose o ne costituiscano il reimpiego.

  2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non superiore a 18 mesi. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

   a) imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 l'obbligo di comunicare al Questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

   b) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

  3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il Tribunale stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo:

   a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

   b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario;

   c) di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

   d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;

   e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

  4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il Tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili.
  5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario.
  6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.
  7. Il provvedimento che dispone il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all'articolo 94.
  8. Il tribunale, entro 90 giorni a decorrere dall'applicazione del controllo giudiziario, accerta che il soggetto nei cui confronti è iniziato il procedimento appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 4 e, se ritiene che occorra svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche, nomina il perito ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale. Gli accertamenti peritali si svolgono nel rispetto della normativa fiscale e tributaria.
  9. Se il soggetto nei cui confronti è iniziato il procedimento non appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 4, il tribunale dispone la revoca del controllo Giudiziario senza disporre gli accertamenti peritali.

   e) l'articolo 34-bis è soppresso;

   f) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni: 1. al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

   “1. Quando viene accertata la violazione di una o più prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 19-bis, il tribunale dispone, senza indugio, il sequestro dei beni sottoposti a controllo giudiziario.

    1-bis) quando, sulla base di indizi precisi e concordanti, si ha motivo di ritenere che i beni oggetto del controllo giudiziario siano il frutto di attività delittuose o ne costituiscano il reimpiego, il tribunale ne dispone il sequestro. Si applica l'articolo 7.”;

  2. dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente: “6-bis. Si applicano i commi 8 e 9 dell'articolo 19-bis.”;

   g) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

   “Art. 24. – (Confisca) – 1. Il tribunale dispone la confisca dei beni oggetto del controllo giudiziario o sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica e che risultino essere frutto di attività delittuose o ne costituiscano il reimpiego, sulla base di elementi certi, precisi e concordanti.
   2. Il tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni sociali totalitarie, ordina la confisca anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende la confisca.
   3. Il provvedimento che dispone il controllo giudiziario o il sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro il termine perentorio non prorogabile di un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Ai fini del computo del termine suddetto, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta altresì sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore.
   4. Con il provvedimento di revoca o di annullamento definitivi del decreto di con trascrizioni e le annotazioni.
   5. Il tribunale nel caso in cui la confisca del bene, limitatamente alle ipotesi in cui esso è destinato ai bisogni abitativi, o altri bisogni primari, del proposto e della sua famiglia, rappresenti una privazione eccessiva per l'interessato idonea a determinare una situazione critica di sussistenza, sulla base delle circostanze del singolo caso, nell'ordinare la confisca fa salvo il diritto di usufrutto del titolare”;

   h) all'articolo 26, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: “2-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, la natura fittizia delle intestazioni è provata ai sensi dell'articolo 192 del codice di procedura penale.”;

   i) all'articolo 27 è premesso il seguente:

   “Art. 027. (Riesame) – 1. Contro il decreto di sequestro emesso dal Tribunale ai sensi dell'articolo 20 o il decreto di confisca di cui all'articolo 24 l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.”;

   l) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, lettera a), dopo la parola “sopravvenute” sono inserite le seguenti: “ovvero acquisite ma non valutate”;

    2) al comma 1, sono soppresse le parole “in modo assoluto”;

    3) dopo l'articolo è inserito il seguente:

   “Art. 28-bis. – (Risarcimento del danno) – 1. Nei casi di revocazione od annullamento definitivo a seguito di gravame dei provvedimenti di prevenzione di cui al presente Titolo, al proposto è dovuto il risarcimento del danno subito.
   2. Si applicano, per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 315 del codice di procedura penale.”;

   m) all'articolo 35-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. l'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35, comma 4, e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 6 sono civilmente responsabili per il danno ingiusto cagionato per dolo o colpa nell'attività di gestione compiuta nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro.”.

   Art. 1-ter. – (Disposizioni transitorie) – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 16-bis si applicano ai procedimenti di prevenzione per i quali la proposta sia stata formulata successivamente all'entrata in vigore della presente legge.».

em. 7.0500.