stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.6.500.11. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.6.500.11.

  All'emendamento 6.500 del Governo, parte principale, dopo la lettera a-quater, aggiungere la seguente:

   a-quater.1) prevedere che, nei casi di citazione diretta a giudizio, di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, il difensore depositi presso la cancelleria del giudice dell'udienza preliminare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, richiesta di fissazione dell'udienza per la scelta del rito al fine di accedervi in quella sede, a pena di decadenza dalla facoltà di optare per i riti alternativi di cui ai Titoli I e II del Libro VI del codice di procedura penale; prevedere che il giudice in quella stessa udienza possa pronunciare preliminarmente sentenza, ai sensi degli articoli 129 e 469 del codice di procedura penale; conseguentemente, coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;.

   Nella parte conseguenziale, sostituire le parole da: alla lettera b) fino alla fine della parte conseguenziale con le seguenti: sopprimere le lettere b) e c).

em. 6.500.