All'emendamento 5.500 del Governo, parte conseguenziale, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
Art. 5-bis.
(Abrogazione della normativa riferita all'udienza preliminare)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere l'abrogazione della normativa riferita all'udienza preliminare nonché prevedere che il pubblico ministero eserciti l'azione penale unicamente attraverso la citazione diretta a giudizio;
b) prevedere, altresì, con riferimento ai riti speciali previsti dal codice di procedura penale, la soppressione del giudizio immediato;
c) prevedere dinanzi al giudice del dibattimento la celebrazione di un'udienza di prima comparizione riservata alla verifica della costituzione delle parti e alla definizione delle questioni preliminari, nonché prevedere che esclusivamente nella medesima udienza possano essere avanzate le richieste di riti alternativi.