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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.5.500.22. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.5.500.22.

  All'emendamento 5.500 del Governo, parte principale, sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) stabilire affinché le parti in contraddittorio illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti necessari alla verifica dell'ammissibilità delle prove ai sensi di quanto previsto dall'articolo 190 del codice di procedura penale».

  Conseguentemente:

   alla lettera d), dopo la parola: perito inserire le seguenti: nominato dal giudice;

   sostituire la lettera e) con la seguente:

   «e) stabilire che, nel caso in cui, avvenga la sostituzione del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già in precedenza assunta; stabilire altresì che, quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione o collegamento a distanza, nel dibattimento svolto innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice disponga la riassunzione della prova soltanto quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze».

em. 5.500.