All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-bis, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: prevedere che, sin dal primo contatto, l'autorità procedente debba comunicare all'imputato non detenuto o internato che ha l'obbligo di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha disponibilità e che, in mancanza di indicazioni, le comunicazioni e le notificazioni saranno eseguite presso il difensore e che potrà farsi luogo al processo in assenza.