All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: dei sistemi informatici aggiungere le seguenti: dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) prevedere che gli strumenti della notifica e dell'accesso al fascicolo, ai sensi dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale, siano possibili anche per la persona offesa dal reato.».