All'emendamento 2.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: dei sistemi informatici aggiungere le seguenti: dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) prevedere che nel primo atto notificato all'indagato o all'imputato venga eletto il domicilio valido ai fini delle comunicazioni inviate a questi dal difensore, e che le eventuali modifiche siano inefficaci se non comunicate per iscritto sia allo stesso difensore che all'ufficio presso il quale pende il procedimento;
d-ter) specificare, sia in riferimento alle comunicazioni che alle notifiche, la disciplina applicabile in ipotesi di impugnazione proposta personalmente dal condannato in primo grado.