All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-quater, comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
a) prevedere la obbligatoria registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa e che non possa essere interrotta per nessuna ragione dal momento in cui la persona compare davanti all'autorità giudiziaria al momento in cui si conclude l'atto;
b) prevedere la obbligatoria registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'assunzione di informazioni delle persone informate sui fatti;.