All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-quater, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) modificare l'articolo 134, comma 4, del codice di procedura penale prevedendo che, oltre al verbale, può aggiungersi quale modalità di documentazione degli atti la riproduzione in forma audiovisiva nei casi previsti dalla legge;.