All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-quater, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) prevedere che la riproduzione fonografica o audiovisiva sia effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice; prevedere che quando si effettua tale riproduzione nel verbale sia indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione e che la trascrizione della riproduzione sia effettuata da personale tecnico giudiziario, salvo il giudice affidi questa a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato ovvero disponga, col consenso delle parti, che non sia effettuata la trascrizione; prevedere che le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni siano unite agli atti del procedimento;.