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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.2.500.23. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.2.500.23.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-quater, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) modificare l'articolo 141-bis del codice di procedura penale prevedendo che, in ogni caso, il relativo interrogatorio sia documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, escludendo tale obbligo possa dirsi assolto mediante perizia e consulenza tecnica; prevedere che l'assunzione delle dichiarazioni rese, in qualsiasi forma, nel corso delle indagini preliminari e che non siano acquisite in udienza, dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti sia sempre documentata integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, con redazione del verbale in forma riassuntiva e trascrizione della riproduzione disposta se richiesta dalle parti;.

em. 2.500.