stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.2.500.22. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.2.500.22.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-quater, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) modificare l'articolo 141-bis del codice di procedura penale prevedendo che, in ogni caso, il relativo interrogatorio sia documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, escludendo tale obbligo possa dirsi assolto mediante perizia e consulenza tecnica; prevedere che l'assunzione delle dichiarazioni rese, in qualsiasi forma, nel corso delle indagini preliminari e che non siano acquisite in udienza, dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti sia sempre documentata integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, con redazione del verbale in forma riassuntiva e trascrizione della riproduzione disposta se richiesta dalle parti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) modificare l'articolo 134, comma 4, del codice di procedura penale prevedendo che, oltre al verbale, può aggiungersi quale modalità di documentazione degli atti la riproduzione in forma audiovisiva nei casi previsti dalla legge;

   c-ter) prevedere che la riproduzione fonografica o audiovisiva sia effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice; prevedere che quando si effettua tale riproduzione nel verbale sia indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione e che la trascrizione della riproduzione sia effettuata da personale tecnico giudiziario, salvo il giudice affidi questa a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato ovvero disponga, col consenso delle parti, che non sia effettuata la trascrizione; prevedere che le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni siano unite agli atti del procedimento;.

em. 2.500.