All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: prevedere, alla luce dei maggiori rischi riguardanti gli effetti della circolazione degli atti in formato digitale, la riscrittura degli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale al fine di garantire un più rigoroso regime di segretezza e non divulgabilità degli atti di indagine e processuale con trasformazione in reato della fattispecie.