All'emendamento 2.500, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2-quater, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, prevedere il divieto di svolgere le udienze, le operazioni di formazione di ulteriore di documentazione dell'interrogatorio e l'acquisizione della prova dichiarativa mediante registrazione audiovisiva; rafforzare i principi di oralità, immediatezza e del contraddittorio nella formazione della prova;.