All'emendamento 2.500 del Governo, parte principale, relativa all'articolo 2-bis, comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: f-bis) prevedere mediante integrazione dell'articolo 123 codice di procedura penale che le dichiarazioni, compresa la nomina di un difensore, le impugnazioni e le richieste di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo siano contestualmente comunicate anche al difensore nominato servendosi dell'elenco degli indirizzi di posta elettronica certificata degli avvocati in possesso dell'amministrazione penitenziaria.