All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) prevedere che i sistemi documentali del processo telematico, dematerializzati o totalmente digitalizzati in forma nativa, siano utilizzati, oltre che nella forma analogica, nell'ambito dei flussi amministrativi, come fonti di conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.