All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a), dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: prevedere che gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerino, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.