All'emendamento 2.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 2, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: prevedere che nei procedimenti penali di ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuate con modalità telematiche con le seguenti: prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti venga effettuato anche con modalità telematiche. Nelle more di una piena ed effettiva entrata in vigore della DGSIA e, in ogni caso, per i primi sei mesi dall'adozione dei decreti legislativi di attuazione della presente disposizione, prevedere che venga garantita la possibilità del deposito anche cartaceo degli atti, senza onere a carico del difensore di dimostrare il malfunzionamento del portale a giustificazione della scelta del deposito cartaceo;.