All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma primo, dopo il numero 3-ter) è aggiunto il seguente:
«3-quater) sentenza di primo grado e decreto di condanna per la durata di due anni e sentenza di secondo grado per la durata di un anno.»;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.».
Conseguentemente:
al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere.»;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La presente disposizione entra in vigore il 1° gennaio 2024.
alla lettera b), prima delle parole: e il decreto di condanna, inserire le seguenti: la sentenza di primo grado.