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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.14.500.7. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.14.500.7.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma primo, dopo il numero 3-ter) è aggiunto il seguente:

    «3-quater) sentenza di primo grado e decreto di condanna per la durata di due anni e sentenza di secondo grado per la durata di un anno.»;

    2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.».

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere.»;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La presente disposizione entra in vigore il 1° gennaio 2024.

   alla lettera b), prima delle parole: e il decreto di condanna, inserire le seguenti: la sentenza di primo grado.

em. 14.500.