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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.14.500.6. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.14.500.6.

  All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) l'articolo 159, secondo comma, è sostituito dai seguenti:

  «Il corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, rimane sospeso per un tempo non superiore a due anni. Quando la pubblicazione della sentenza di appello non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, cessano gli effetti di questa, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.
  Il corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, rimane sospeso per un tempo non superiore a un anno. Quando la pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.
  I periodi di sospensione previsti dai commi precedenti decorrono dalla scadenza del termine per proporre impugnazione.
  Nel giudizio di rinvio si osservano le disposizioni dei commi precedenti.
  Se durante i periodi di sospensione di cui al secondo e al terzo comma si verifica una causa di sospensione prevista dal primo comma la loro durata è prolungata per il tempo relativo a tale causa.»;

  Conseguentemente:

   alla lettera b) dopo le parole: il decreto di citazione a giudizio aggiungere le seguenti: la sentenza di condanna;

   sopprimere la lettera c).

em. 14.500.