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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.14.500.40. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.14.500.40.
irricevibile

  All'emendamento 14.500 del Governo, sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. All'articolo 159 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dalla richiesta di rinvio a giudizio, in qualsiasi delle forme indicate dall'articolo 405 del codice di procedura penale, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di primo grado, per un tempo comunque non superiore a due anni; 2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; 3) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi».
  1-bis. All'articolo 161, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Il reato si estingue per prescrizione laddove la pronunzia della sentenza di primo grado non intervenga entro tre anni dalla richiesta di rinvio a giudizio di cui all'art. 405 del codice di procedura penale oppure quando la sentenza di secondo grado non intervenga entro due anni dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado».

em. 14.500.