All'emendamento 14.500, al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge. Per i reati puniti con la sola pena pecuniaria si applica il termine di due anni.».
Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 159 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di appello di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio.».