All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 159 capoverso, è aggiunto il seguente comma: «la sospensione del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale».