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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.14.500.31. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.14.500.31.
irricevibile

  All'emendamento 14.500 del Governo, dopo le parole: Sostituirlo con il seguente inserire il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni in materia di prescrizione del reato)

  1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 159. – (Sospensione del corso della prescrizione) – Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. La sospensione del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale, oltre che nei casi di:

   1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente l'accoglie;

   2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;

   3) sospensione del procedimento penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'indagato o del suo difensore;

   4) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;

   5) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta.

   La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.».

  2. L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:

   «Art. 160. – (Interruzione del corso della prescrizione) – Interrompono la prescrizione il decreto di condanna, l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio e il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione.
   La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione.
   Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi.».

  3. Il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale è abrogato.

em. 14.500.